Cronaca

Pomigliano d’Arco, la lista “Rinascita” accusa “Ancora nessuno spazio per i manifesti elettorali”

Pomigliano d’Arco, la lista “Rinascita” accusa “Dall’Amministrazione ancora non è stato messo a disposizione nessuno spazio per i manifesti elettorali. Diversi candidati, tra cui non mancano amministratori in carica, affiggono la loro propaganda elettorale sugli spazi destinati alle pubbliche affissioni”.

Pomigliano D’Arco: nessuno spazio per i manifesti elettorali

I candidati della lista “Rinascita” hanno accusato l’Amministrazione comunale di non aver ancora messo a disposizione gli spazi per l’affissione dei manifesti, a meno di un mese dal voto.


I sottoscritti Avilio Salvatore e Tufano Michele,

PREMESSO

– che i sottoscritti sono presentatori della lista elettorale denominata “Rinascita”, ammessa a partecipare alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco della città di Pomigliano d’Arco, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

– che, come è noto, la l. 04/04/1956 n. 212, successive modifiche e integrazioni, disciplina le modalità di esercizio della propaganda elettorale.

In particolare, per quanto qui rileva, l’indicata legge, all’art. 2, prevede testualmente:

“ In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato”.

Il comma 6 della norma in commento, inoltre, prevede che “Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale”.

L’art. 3, comma 3, della stessa legge stabilisce che “L’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra (..)”.

L’art. 6 fa espresso divieto, a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, la cui violazione è punita con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

L’art. 8, comma 3, punisce con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000, chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1 fuori degli appositi spazi.

– Ora vi è che, alla data odierna, ossia oltre il termine del 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, la giunta municipale non ha ancora adempiuto alla previsione di cui all’art. 2 della l. n. 212 del 1956.

Più precisamente, non sono stati ancora individuati gli spazi né installati gli appositi tabelloni da destinare esclusivamente all’affissione di propaganda elettorale.

Tale circostanza danneggia, oltremodo, l’interesse ed il diritto della lista presentata dai sottoscritti alla corretta e democratica competizione elettorale.

– A ciò si aggiunga che diversi candidati, tra cui non mancano amministratori in carica, affiggono la loro propaganda elettorale sugli spazi destinati alle pubbliche affissioni, incogliendo in tal modo alla violazione dei divieti di cui agli artt. 6 e 8 della stessa l. n. 212 del 1956.

Tanto premesso, i sottoscritti, come sopra generalizzati,

INTIMANO E DIFFIDANO

La giunta comunale di Pomigliano d’Arco, e per essa il Sindaco p.t., all’immediato adempimento della disposizione di cui all’art. 2 della l. n. 212 del 1956 e, nel contempo

CHIEDONO

all’Ill.mo sig. Prefetto di vigilare sul corretto adempimento dell’obbligo di che trattasi provvedendo, in caso di reiterata omissione, ad esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 6 della l. n. 212 del 1956.


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