Politica

Forio, i redditi dei politici. Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri?

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Forio? Ecco i redditi del sindaco Francesco Del Deo, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Forio?

Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Forio i propri dati reddituali. Il sindaco Francesco Del Deo, la giunta ed il consiglio comunale hanno pubblicato nell’area adibita all’Amministrazione Trasparente i dati relativi alla situazione reddituale degli anni scorsi.

Comune di Forio: i redditi degli amministratori

  • Francesco del Deo (sindaco):
    • Reddito 2018: 51.263 euro
    • Redditi 2017: 50.133 euro
    • Redditi 2016: 45.793 euro
    • Redditi 2015: 61.533 euro
    • Beni mobili registrati: 1 barca
    • Partecipazioni societarie: amministratore unico Auxilia Holding Srl
  • Mario Savio (vicesindaco):
    • Reddito 2018: 16.950 euro
    • Redditi 2017: 13.435 euro
    • Redditi 2016: 16.032 euro
    • Redditi 2015: 15.284 euro
  • Angela Albano (assessore):
    • Reddito 2018: 24.494 euro
    • Redditi 2017: 20.907 euro
    • Beni mobili registrati: 1 motorino
  • Davide Castagliuolo (assessore):
    • Reddito 2018: 49.423 euro
    • Redditi 2017: 39.119 euro
    • Redditi 2016: 39.149 euro
    • Redditi 2015: 42.323 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
  • Daniela Amalfitano (assessore):
    • Reddito 2018: 17.032 euro
    • Reddito 2017: 14.576 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Luigi Patalano (assessore): dati non comunicati
  • Michele Regine (consigliere comunale):
    • Reddito 2017: 15.067 euro
    • Redditi 2016: 10.549 euro
    • Redditi 2015: 17.922 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Manuela Arturo (consigliere comunale):
    • Reddito 2018: 6.753 euro
    • Reddito 2017: 0 euro
  • Leonardo D’Abundo (consigliere comunale):
    • Redditi 2017: 6.413 euro
  • Giuseppe Di Maio (consigliere comunale):
    • Redditi 2016: 23.723 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Vincenzo Di Maio (consigliere comunale):
    • Reddito 2018: 12.295 euro
    • Redditi 2017: 12.198 euro
    • Beni immobili: 3 proprietà
  • Maria Giovanna Galasso (consigliere comunale):
    • Reddito 2018: 5.359 euro
    • Redditi 2017: 7.678 euro
    • Redditi 2016: 13.778 euro
    • Redditi 2015: 5.365 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Jessica Maria Lavista (consigliere comunale):
    • Reddito 2017: -280 euro
  • Domenico Loffredo (consigliere comunale):
    • Reddito 2018: 73.470 euro
    • Redditi 2017: 71.911 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Vito Manzi (consigliere comunale):
    • Redditi 2017: 38.074 euro
    • Redditi 2016: 33.860 euro
    • Redditi 2015: 38.400 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Giovanni Mattera (consigliere comunale):
    • Redditi 2017: 8.543 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motorino
    • Partecipazioni societarie: socio Fratelli Matera SAS
  • Annamaria Miragliuolo (consigliere comunale):
    • Reddito 2018: 8.323 euro
    • Redditi 2017: 5.821 euro
  • Carla Savio (consigliere comunale):
    • Redditi 2017: 9.759 euro
    • Beni mobili registrati: 1 motorino
  • Gaetano Savio (consigliere comunale):
    • Redditi 2017: 16.580 euro
    • Beni mobili registrati: 1 motocarro
    • Partecipazioni societarie: Ditta individuale “Savio Gaetano”
  • Stanislao Verde (consigliere comunale): dati non comunicati

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio