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Movimento Cinquestelle, Conte resta “sospeso”: il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso

Ma i vertici tirano dritto: assemblea degli iscritti resta fissata al 10 e 11 marzo. L'avvocato Borrè: "Ora Conte rifletta"

Restano congelati i vertici del Movimento 5 Stelle, compresa la guida affidata a Giuseppe Conte. Il Tribunale di Napoli ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’ex premier per la revoca dell’ordinanza di sospensione dello statuto e della sua stessa nomina a presidente dei pentastellati.

A nulla è valsa la contestazione sollevata dai legali M5S, ovvero che Conte e i vertici grillini non sapevano di quel regolamento del 2018 che permetteva l’esclusione da ogni voto degli iscritti per tutti coloro che fossero entrati nell’Associazione Movimento 5Stelle da meno di 6 mesi.

Movimento 5 Stelle, respinto ricorso su Giuseppe Conte

Un’esclusione che aveva indotto il Tribunale partenopeo a congelare i vertici del Movimento. Nella pronuncia firmata da Francesco Paolo Feo questa mancanza viene addirittura richiamata tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso. In attesa di un nuovo round, ossia l’udienza di merito fissata per il 5 aprile.

Rilevato che l’istanza in esame si fonda sulla produzione del documento qualificato ‘regolamento’, datato 8 novembre 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell’adozione delle delibere impugnate e che avrebbe legittimato l’esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi (sicché sarebbe superata, secondo l’istante, la motivazione sulla base della quale il Tribunale è giunto alla pronuncia di sospensione); tale documento, stante quanto prospettato nell’istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l’istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di sospensione”, si legge infatti nell’ultima pronuncia del tribunale di Napoli visionata dall’Adnkronos.

Le motivazioni

“Considerato, in linea generale, che l’istanza di revoca e la riproposizione della domanda cautelare non può trovare luogo ove fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l’avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo – si legge ancora nella pronuncia ritenuto, ciò premesso, che il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, né potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato”.

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