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Napoli e provincia, ecco i redditi di tutti gli amministratori comunali

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni e della città metropolitana (o provincia) di Napoli? Ecco i redditi degli amministratori dei comuni e della città metropolitana di Napoli. I redditi sono stati acquisiti dai siti ufficiali e dalle sezioni di amministrazione trasparente di ogni singolo comune.

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Napoli?

Non tutti gli attuali amministratori in carica dei vari comuni di Napoli hanno pubblicato sul sito ufficiale i propri dati reddituali. In questa tabella è possibile trovare i redditi di sindaci, assessori e consiglieri comunali di ogni singolo comune di Napoli e provincia, nel caso in cui questi siano stati pubblicati sui siti ufficiali.

Napoli: i redditi di tutti i comuni

Clicca sul singolo comune per visualizzare i dati reddituali.

Comune Residenti
Napoli 970.185
Giugliano in Campania 123.839
Torre del Greco 85.762
Pozzuoli 81.528
Casoria 77.319
Castellammare di Stabia 66.164
Afragola 64.558
Marano di Napoli 59.871
Acerra 59.830
Portici 55.012
Ercolano 53.231
Casalnuovo di Napoli 49.589
San Giorgio a Cremano 45.410
Torre Annunziata 42.627
Quarto 41.069
Pomigliano d’Arco 39.843
Melito di Napoli 37.836
Caivano 37.790
Somma Vesuviana 35.100
Mugnano di Napoli 34.920
Arzano 34.560
Nola 34.432
Sant’Antimo 33.852
Villaricca 31.226
San Giuseppe Vesuviano 31.192
Frattamaggiore 30.076
Marigliano 30.046
Gragnano 29.008
Boscoreale 27.918
Sant’Anastasia 27.747
Bacoli 26.404
Qualiano 25.766
Pompei 25.196
Volla 24.002
Ottaviano 23.760
Cardito 22.716
Poggiomarino 22.009
Vico Equense 21.002
Ischia 20.010
Sant’Antonio Abate 19.745
Terzigno 18.935
Casavatore 18.737
Cercola 18.211
Grumo Nevano 18.015
Forio 17.749
Sorrento 16.609
Brusciano 16.499
Frattaminore 16.230
Saviano 16.117
Palma Campania 16.045
Casandrino 14.286
Massa Lubrense 14.236
Pollena Trocchia 13.468
Piano di Sorrento 13.026
Cicciano 12.898
Monte di Procida 12.826
Crispano 12.326
Calvizzano 12.133
San Gennaro Vesuviano 11.911
Santa Maria la Carità 11.665
Procida 10.496
Boscotrecase 10.316
Barano d’Ischia 10.036
San Sebastiano al Vesuvio 9.146
Sant’Agnello 9.141
Trecase 9.091
Striano 8.519
Casamicciola Terme 8.301
Meta 7.945
Castello di Cisterna 7.926
Mariglianella 7.836
Agerola 7.697
Capri 7.201
Cimitile 7.193
Roccarainola 7.009
Anacapri 7.003
San Vitaliano 6.415
Lettere 6.250
Scisciano 6.054
Pimonte 6.000
Massa di Somma 5.352
Camposano 5.335
Lacco Ameno 4.842
Visciano 4.456
Casola di Napoli 3.870
Tufino 3.720
San Paolo Bel Sito 3.495
Casamarciano 3.270
Serrara Fontana 3.147
Carbonara di Nola 2.436
Comiziano 1.821
Liveri 1.615

 

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici? Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

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