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San Giorgio a Cremano i redditi del sindaco, assessori e consiglieri

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di San Giorgio a Cremano? Ecco i redditi del sindaco Giorgio Zinno, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di San Giorgio a Cremano?

Solo alcuni degli attuali amministratori in carica ha voluto pubblicare sul sito ufficiale del Comune di San Giorgio a Cremano, i propri dati reddituali. Del sindaco Zinno, della giunta e del consiglio comunale, compaiono, solo ed esclusivamente i redditi dell’anno 2014. Non vengono pubblicati altri dati.

Comune di San Giorgio a Cremano: i redditi degli amministratori

  • Giorgio Zinno (sindaco):
    • Redditi 2014: 21.239 euro
    • Beni mobili: 1 moto
  • Michele Carbone (vice sindaco):
    • Redditi 2014: 33.460 euro
    • Beni immobili: 1 abitazione
    • Beni mobili: 1 autoveicolo
  • Angela Viola (assessore):
    • dati non comunicati
  • Ciro Sarno (assessore):
    • Redditi 2014 : 25.536 euro
    • Beni mobili: 1 autoveicolo
  • Eva Lambiase (assessore):
    • dati non comunicati
  • Ida Rosaria Sannino (assessore):
    • dati non comunicati
  • Luigi Goffredi (assessore):
    • dati non comunicati
  • Pietro De Martino (assessore):
    • dati non comunicati
  • Giuseppe Giordano (presidente del consiglio comunale):
    • dati non comunicati
  • Alessandro Cilento (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 21.415 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
    • Beni mobili: 1 autovettura
  • Andrea Longobardi (consigliere comunale):
    • dati non comunicati
  • Antonio Emozione (consigliere comunale):
    • Reddito 2015: 5.036 euro
  • Antonio Esposito (consigliere comunale):
    • Reddito 2014: 27.454 euro
  • Grazia Esposito (consigliere comunale):
    • Reddito 2013: 62.951 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
  • Eduardo Esposito Sansone (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 9.138 euro
    • Beni mobili: 1 autovetture e 1 motociclo
  • Antonio Pasqua (consigliere comunale):
    • dati non comunicati
  • Aquilino Di Marco (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 79.084 euro
    • Beni immobili: 4 proprietà
    • Beni mobili: 2 autovetture
  • Cira Cozzuto (consigliere comunale):
    • Beni immobili: 1 proprietà
    • Beni mobili: 1 autovettura
  • Ciro Di Giacomo (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 42.260 euro
    • Beni immobili: 2 fabbricati
  • Ciro Russo (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 22.077,19 euro
    • Beni immobili: 2 autovetture
  • Felice Giugliano (consigliere comunale):
    • dati non comunicati
  • Fortuna Criscuolo (consigliere comunale):
    • dati non comunicati
  • Gaetano Arpaia (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 12.801 euro
    • Beni immobili: 9 proprietà e 4 terreni
    • Beni mobili: 2 autovetture
  • Giuseppe Farina (consigliere comunale):
    • Reddito 2014: 34.166 euro
    • Beni immobili: 1 abitazione, 1 garage e 1 abitazione commerciale
    • Beni mobili: 2 autovetture
  • Guido Spaziani (consigliere comunale):
    • dati non comunicati
  • Luca Mignano (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 1.149 euro
    • Proprietà immobili: 4 fabbricati
  • Luigi Velotta (consigliere comunale):
    • Redditi: 29.221 euro
    • Beni immobili: 3 fabbricati
    • Beni mobili: 3 autovetture
  • Pasquale Maiolino (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 10.865 euro
    • Beni immobili: 2 proprietà
  • Patrizia Nola (consigliere comunale):
    • Redditi 2014: 1.120 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
    • Società: 1 come dichiarante, 1 come amministratore
  • Rosanna Tremante (consigliere comunale):
    • Beni mobili: 2 appartamento, 1 box e capannone industriale
    • Beni immobili: 1 autovettura
  • Tommaso Castaldo (consigliere comunale):
    • dati non comunicati

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici? Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere direttore@occhionotizie.it

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