Lavoro

Sicurezza sul lavoro: i rischi per i parrucchieri

La normativa sulla sicurezza sul lavoro legifera in merito alla valutazione dei rischi per i parrucchieri partendo dal presupposto che i prodotti utilizzati da chi svolge questo lavoro rientrano nella categoria dei cosmetici,la produzione e la vendita di tali prodotti nel nostro paese è regolamentata dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 (Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici -G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986-) .

Secondo quanto disposto dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata secondo quanto definito nell’art.223 del D.Lgs. 81/08 :

Articolo1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Inoltre gli articoli 224 e 225 definiscono le Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e le Misure specifiche di protezione e di prevenzione, infine tutto quello che emerge dalla valutazione deve essere riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi a disposizione dei lavoratori, dei responsabili e di eventuali soggetti preposti al controllo.

I rischi per i parrucchieri

I saloni per parrucchieri sono sottoposti, come ogni altro luogo di lavoro, alla normativa per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per questo settore si deve fare particolare attenzione ad alcuni aspetti del lavoro che possono rappresentare un rischio per i lavoratori. I saloni di parrucchieri e acconciatori saranno pertanto sottoposti alle norme generali riguardanti:

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