Cronaca

Vico Equense, respinto il ricorso dell’ex comandante dei vigili urbani

VICO EQUENSE. Sentenza avversa all’ex dipendente del comune di Vico Equense Michele Tatarelli. Lo rende noto, con un post sulla pagina ufficiale fb, l’amministrazione comunale.

Vico Equense, respinto il ricorso dell’ex comandante vvuu

La Corte d’Appello di Napoli, sezione lavoro, ha respinto il reclamo dell’ex Comandante dei vigili urbani contro l’Ente municipale che ha emesso nel 2015, il provvedimento di licenziamento nei suoi confronti. Il collegio – composto dai giudici Vincenza Totaro, presidente e relatore, Flora Scelza e Angela Quitadamo – ha inoltre condannato il reclamante al pagamento delle spese quantificate in 4mila euro e al pagamento del doppio del contributo unificato poiché il caso è stato ritenuto infondato.

Tatarelli nel suo reclamo lamentava l’omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di una serie di illegittimità formali nell’espletamento della procedura di licenziamento. All’atto del deposito della sentenza avvenuto lo scorso 15 marzo, la Corte ha ritenuto il suo reclamo infondato. Il Tatarelli costruiva la sua difesa su tre illegittimità formali del procedimento disciplinare a suo danno: 1) la competenza del superiore gerarchico per emettere la procedura di licenziamento da attribuire quindi al sindaco e non al segretario generale com’era avvenuto nel suo caso; 2) i termini perentori d’inizio e cessazione del procedimento disciplinare in cui sono avvenuti i fatti; 3) l’errata valutazione operata dal Giudice di primo grado sull’imparzialità dei componenti dell’ufficio procedimento disciplinare.

Nel merito, il Tatarelli ha evidenziato che le vicende oggetto delle contestazioni disciplinari si sono risolte, in sede penale, una con l’assoluzione e l’altra con la prescrizione del reato. Pertanto ha chiesto non solo di essere reintegrato nel suo posto di lavoro ma che il Comune pagasse le retribuzioni e operasse il versamento dei contributi previdenziali. I Giudici, invece, non hanno accolto la sua tesi difensiva, smontando punto per punto le sue contestazioni. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che per quanto riguarda la competenza gerarchica non esiste nessuna norma che imponga in via esclusiva al sindaco il ruolo di effettuare i procedimenti disciplinari, ritenendo giusta la procedura avviata fin dall’inizio dal Segretario Generale. Tatarelli contestava, poi, il rispetto dei termini d’inizio della procedura disciplinare. I Giudici, invece, hanno ritenuto che la “procedura disciplinare sia stata tempestivamente azionata”.

Il dispositivo della magistratura

I Magistrati, poi, hanno avallato quanto già stabilito dal Giudice di primo grado, circa la questione in base all’imparzialità dell’organo disciplinare che ha eseguito le contestazioni e ha sottoscritto i provvedimenti. Oggetto di procedimenti penali sono stati sia la vicenda degli incarichi illegittimamente svolti presso altri Comuni che il permesso in sanatoria. Sul primo episodio è intervenuta una sentenza di primo grado di condanna, poi riformata in appello con la formula” perché il fatto non sussiste”.

Anche in questo caso il Collegio condivide il lavoro del Giudice di primo grado che ha operato un distinguo tra l’aspetto penale e quello civile-lavoristico dove è intervenuta una sentenza (285/2017) secondo cui gli incarichi svolti presso gli altri Comuni comunque hanno maturato una condotta illegittima, perché non autorizzati, tanto da ritenere fondata la domanda del Comune di Vico Equense di restituzione di gran parte delle somme percepite dal Tatarelli per lo svolgimento di tali incarichi. Escluso, pertanto, il profilo penalistico relativo alla truffa, per non essere stato provato lo svolgimento degli incarichi esterni in orario di servizio ordinario presso il Comune di Vico Equense, il Collegio non può non rilevare, da un punto di vista della posizione lavorativa del Tatarelli, il profilo attinente, comunque, all’illegittimità dell’operato avvenuto senza alcuna specifica e valida autorizzazione.

Per la seconda vicenda, quella prescritta relativa alla violazione della normativa urbanistica e ambientale con la concessione di un permesso a costruire in sanatoria è lo stesso Giudice penale, anche quello di Appello, a rilevare l’illegittimità del permesso rilasciato, perché il manufatto sorgeva nella zona 1B per la quale il piano regolatore prevedeva esclusivamente la possibilità, per i fabbricati realizzati prima al 1955, d’interventi di manutenzione straordinaria o di risanamento e consolidamento e di adeguamento funzionale; per gli immobili realizzati dopo il 1995 il piano regolatore prevedeva la possibilità di soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È risultato, invece, che il manufatto realizzato aveva un ulteriore terzo piano, rispetto al precedente fabbricato, e aveva una sagoma diversa. La Corte di Appello penale ha, poi, concluso che le suddette circostanze, unitamente alla macroscopicità delle violazioni di legge, lasciano più di una perplessità sul comportamento del Tatarelli, tanto che non si può parlare, alla luce dei fatti, di una presunta innocenza, che avrebbe comportato un’assoluzione con formula piena, a prescindere dalla prescrizione. Per tutti questi motivi la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, ha rigettato il reclamo proposto dall’ex Comandante dei vigili urbani, confermando la legittimità dell’azione amministrativa del comune di Vico Equense.

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