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Saviano, i redditi dei politici. Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri?

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Saviano? Ecco i redditi del sindaco Carmine Sommese, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Saviano?

Ecco alcuni dei dati reddituali degli attuali amministratori in carica del Comune di Saviano, molti sul sito hanno pubblicato solo la dichiarazione patrimoniale, asserendo che non hanno recepito reddito. Il sindaco Carmine Sommese, la giunta ed il consiglio comunale non hanno dichiarato il reddito dell’anno corrente.

Comune di Saviano: i redditi degli amministratori

  • Carmine Sommese (sindaco):
    • Proprietà: 1 terreno e 1 fabbricato
    • Beni mobili: 1 autovettura
    • Reddito 2016: 113.077 euro
    • Reddito 2017: 116.237 euro
    • Reddito 2018: 110.618 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Mariangela Notaro (assessore): dati non comunicati
  • Luigi Cappella (assessore):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni Mobili: 1 autovettura
    • Reddito 2016: 33.271,38 euro
    • Reddito 2017: 33.054,37 euro
    • Reddito 2018: 33.054,37 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Carmine Addeo (assessore):
    • Proprietà: 1 fabbricato
    • Beni Mobili: 1 autovettura e 1 moto
    • Reddito 2016: 35.333,68 euro
    • Reddito 2017: 35.833,28 euro
    • Reddito 2018: 37.208,93 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Giovanna Tufano (assessore):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Reddito 2017: 0 euro
    • Reddito 2018: non dichiarato
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Lucia Liguori (assessore):
    • Proprietà: 1 fabbricato e 1 terreno
    • Beni mobili: 1 autovettura
    • Reddito 2016: 19.788 euro
    • Reddito 2017: 22.356 euro
    • Reddito 2018: 23.113 euro
  • Virgilia Strocchia (presidente del consiglio comunale):
    • Proprietà: 1 fabbricato e 1 terreno
    • Beni Mobili: 1 autovettura
    • Reddito 2016: 75.102 euro
    • Reddito 2017: 78.313 euro
    • Reddito 2018: 83.845 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Pasquale Strocchia (vice presidente del consiglio comunale):
    • Comproprietà: 2 fabbricati
    • Beni Mobili: 1 autocarro
    • Reddito 2016: 16.889 euro
    • Reddito 2017: 17.994 euro
    • Reddito 2018: 27.947 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Francesco Iovino (consigliere  comunale): dati non comunicati
  • Antonio Sommese (consigliere  comunale):
    • Proprietà: 2 fabbricati
    • Beni mobili: 1 autovettura
    • Reddito 2017: 0 euro
    • Reddito 2018: 0 euro
    • Reddito 2019: 0 euro
  • Antonio Ambrosino  (consigliere  comunale):
    • Reddito 2018: 0 euro
    • Reddito 2019: 0 euro
  • Felice Ambrosino (consigliere  comunale): dati non comunicati
    • Proprietà: 1 fabbricato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Società: 2 quote al 50 % come socio
    • Reddito 2016: 41.449 euro
    • Reddito 2017: 54.128 euro
    • Reddito 2018: 62.075 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Gregorio Corcione (consigliere  comunale):
    • Proprietà: 1 fabbricato e 1 terreno
    • Beni mobili: 1 autovettura
    • Reddito 2016: 10.723 euro
    • Reddito 2017: 6.630 euro
    • Reddito 2018: 16.759 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Carmine La Marca (consigliere  comunale):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Società: amministratore al 90% di una società
    • Reddito 2016: 3.717 euro
    • Reddito 2017: 4.691 euro
    • Reddito 2018: 3.841 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Rosa Buglione (consigliere  comunale):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Reddito 2017: 0 euro
    • Reddito 2018: 0 euro
    • Reddito 2019: 0 euro
  • Santolo Salvatore Policastro (consigliere  comunale):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Società: amministratore senza utile di una società
    • Reddito 2017: 0 euro
    • Reddito 2018: 0 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Decio Carmine Sommese (consigliere  comunale):
    • Proprietà: 2 fabbricati e 1 terreno
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Società: titolare di un’ impresa
    • Reddito 2017: 0 euro
    • Reddito 2018: 0 euro
    • Reddito 2019: 0 euro
  • Giuseppe Napolitano (consigliere  comunale):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: 2 autovetture
    • Reddito 2016: 22.170,54 euro
    • Reddito 2017: 22.265,36 euro
    • Reddito 2018: 21.186,17 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Vincenzo Fuschillo (consigliere  comunale):
    • Proprietà: 2 fabbricati
    • Beni mobili: 2 autovetture
    • Reddito 2016: 55.344 euro
    • Reddito 2017: 56.468 euro
    • Reddito 2018: 55.326 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Francesco Ferrara (consigliere  comunale):
    • Proprietà: 2 terreni
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Società: 2 quote in società (di 1 è amministratore)
    • Reddito 2017: non dichiarato
    • Reddito 2018: non dichiarato
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Franco Nardi (consigliere comunale):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Reddito 2016: 5.971 euro
    • Reddito 2017: 6.454 euro
    • Reddito 2018: 12.063 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato
  • Domenico Tafuri (consigliere comunale):
    • Proprietà: non dichiarato
    • Beni mobili: non dichiarato
    • Reddito 2016: 99.417 euro
    • Reddito 2017: 84.584 euro
    • Reddito 2018: 99.417 euro
    • Reddito 2019: non dichiarato

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici? Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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